Il cognome paterno, di Angiolina Arru
Dal Bollettino di Clio n. 13/2020 Storia della famiglia
Angiolina Arru, Università di Napoli “L’Orientale”
- Il potere di un nome
Dopo la sentenza della Corte costituzionale del 21 dicembre 2016 n. 286 può non essere più obbligatorio in Italia assegnare a figli e figlie di coppie sposate il solo cognome paterno.[1] Le conclusioni del giudice redattore, Giuliano Amato, sono molto chiare a questo proposito e segnano una rottura culturale profonda nella storia politica e sociale italiana, così come nella storia del diritto e della cultura stessa dei giudici. Per la prima volta infatti viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che ancora in Italia “non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.”[2]
Le argomentazioni della sentenza arrivano dopo molti anni di battaglie giudiziarie nei vari tribunali italiani e internazionali, di cui Amato dà conto in un’attenta e dettagliata ricostruzione storica.[3] Si tratta di un testo molto importante per capire le difficoltà e le contraddizioni della storia della famiglia in Italia e allo stesso tempo costituisce uno strumento essenziale per gli studi sui diritti di parità tra i sessi.
La delibera non chiude definitivamente una storia di diseguaglianze. Assegnare il solo cognome della madre o abbinarlo a quello del padre è ora possibile in Italia, ma non nel caso di conflitto tra i genitori. È necessario per questo, secondo le conclusioni della sentenza della Corte costituzionale, un “indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità.”[4]
Una richiesta così pressante per una immediata riforma lascia bene intuire come la decisione circa il riconoscimento di un nome abbia un significato particolarmente complesso e decisivo non solo all’interno delle relazioni familiari, ma anche nei rapporti sociali.
L’Italia è l’ultimo paese in Europa dove il cognome del padre è ancora dovuto. Dalla fine degli anni Novanta in poi infatti in quasi tutti i gli Stati europei sono state introdotte norme di totale parità nella scelta dei cognomi dei figli e figlie, con soluzioni differenti in relazione agli eventuali conflitti tra coniugi.[5]
L’intervento della Corte costituzionale risponde di fatto al fallimento di una proposta di legge presentata nel Parlamento italiano pochi anni prima, in cui si chiedeva “una modifica del codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli.”[6] Il progetto era stato approvato dalla Camera dei deputati, ma non dal Senato della Repubblica. E in seguito non verrà più ripreso nella discussione parlamentare[7].
Rimangono in questo modo ancora inascoltate non solo le varie denunce di genitori presso i tribunali civili italiani, ma soprattutto gli interventi della Corte di Strasburgo contro “la disparità di trattamento fondata sul genere e i principi egalitari del Trattato di Lisbona del 2009.”[8]
Nella lunga motivazione del testo di Giuliano Amato emergono, oltre alle descrizioni dei precedenti tentativi di riforme, anche le profonde incoerenze della cultura dei giudici. Il redattore di una precedente sentenza costituzionale aveva definito il sistema discriminatorio delle norme italiane “un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.”[9] Ma nonostante la durezza di questi concetti i giudici non avevano ritenuto opportuna una pronunzia di illegittimità costituzionale delle regole vigenti, poiché sarebbe stata “una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte.”[10]
Una evidente ed assoluta incongruenza, che tuttavia, ad un’analisi più attenta di tutte le argomentazioni per il diniego, conteneva una drammatica giustificazione. Nella precedente riforma del diritto di famiglia del 1975 non si era accennato alla questione del cognome paterno. Una lacuna evidentemente non accidentale, che verrà facilmente rilevata e fatta pesare dai giudici di altri processi. La Corte d’appello di Milano, ad esempio, per rigettare la richiesta di una famiglia di imporre il doppio cognome ai figli aveva fatto esplicito riferimento proprio al silenzio del legislatore del 1975 “in ordine al cognome dei figli legittimi, pur a fronte della modifica dell’art. 144 cod. civ. relativo al cognome della moglie.”[11] Questa “dimenticanza” non poteva essere un caso nemmeno secondo i giudici costituzionali, ma semmai il segno evidente della “persistente validità di una norma consuetudinaria saldamente radicata nella coscienza della collettività.”[12] Una obiezione molto difficile da respingere partendo da un testo.
Come è noto nel 1975, oltre alla dichiarazione sulla fine della patria potestà e sulla parità totale dei coniugi, si stabilisce che una moglie aggiungerà il proprio cognome a quello del marito. Non si era certo arrivati a sancire la stessa facoltà per il coniuge maschio, ma, nonostante i limiti della nuova norma, era stata di fatto abolita la possibilità per una donna sposata di “perdere” il proprio nome. Non si era invece di fatto parlato della questione del cognome dei figli e figlie. E in questa maniera i limiti e le incoerenze di un processo riformatore precedente riescono a influenzare per molti anni una discussione ulteriore sulle diseguaglianze.
2. Il pater familias
I giudizi di “retaggio patriarcale” e “diritto romanistico” più volte ripetuti nelle discussioni dei giudici costituzionali rimandano a un problema fondamentale della storia della famiglia non solo in Italia: il ruolo del pater familias. Un concetto non a caso più volte citato da Michela Marzano durante il dibattito parlamentare del 2014[13] e su cui è necessario riflettere per individuare i significati e le ragioni della lunga storia delle disuguaglianze non solo all’interno della famiglia.
Come sappiamo il codice civile italiano unitario del 1865 – il cosiddetto codice Pisanelli – riprende lo spirito e alcune parti del codice Napoleone del 1804, che aveva introdotto taluni principi egualitari nella logica familiare. Si pensi all’abolizione (ma non alla proibizione) dell’obbligo della dote e alla possibilità di diritti eguali tra fratelli e sorelle rispetto alla successione ereditaria.
Ma allo stesso tempo, e non per caso, la famiglia viene organizzata attorno alla figura centrale del capofamiglia, al quale viene assegnato un potere totale su di essa. Obbligo di autorizzazione maritale verso la moglie per qualsiasi atto di disposizione patrimoniale o per comparire in giudizio (norma obbligatoria fino al 1919); assoluta responsabilità sull’educazione e la formazione dei figli e figlie, soggetti alla potestà dei genitori, che “durante il matrimonio è esercitata dal padre.”[14] Una madre di famiglia può esercitare questo ruolo solo se diventa vedova e anche in questo caso, come vedremo, la legge può porre limiti pesanti.
Queste norme restano in vigore fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975. E ad esse alludono quei giudici più colti che durante i processi parlano del potere dei padri.
Penso che l’analisi più rilevante e interessante sulle funzioni di un pater familias in relazione alle logiche delle differenze tra i sessi sia quella contenuta in un lungo saggio che Yan Thomas – uno storico del diritto romano purtroppo prematuramente scomparso – ha scritto molti anni fa per il primo volume della collana di storia delle donne curata da Georges Duby e Michelle Perrot.[15]
Thomas ci ricorda un concetto fondamentale da cui partire nello studio delle relazioni di genere e della storia della famiglia. Nel diritto romano “i sessi si dividono tra padri e madri” più che tra uomini e donne, che di per sé non sono diseguali rispetto ai maschi. Sono cittadine, possono ereditare beni e possono a loro volta trasmetterli. Ma proprio nel meccanismo della trasmissione e della successione viene inserita una differenza radicale ed essenziale tra padri e madri. Una differenza costruita dal diritto in relazione allo statuto giuridico maschile, attraverso regole complesse.
Infatti: se per il diritto romano tutte le donne che si sposano sono madri anche se non hanno figli (se sono sposate con figli si chiamano “matrone”), un padre di figli può anche non essere pater familias. Si diventa tali solo a certe condizioni fissate dalle leggi e su queste condizioni risiede di fatto la chiave di tutto il problema del cognome.
È pater familias per il diritto romano chi è uomo libero e padrone di se stesso, un maschio che non deve sottostare a nessun dominio, a nessun controllo familiare, un maschio emancipato dal padre, oppure il cui padre non è più in vita e gli ha potuto trasmettere per testamento il proprio potere, il “dominio”. In questo senso “si diventa padri non attraverso la nascita di un figlio, ma a causa della morte del pater.”[16]
Solo a questa condizione si può disporre di un potere libero, da esercitare non solo all’interno della famiglia, ma anche verso l’esterno, assieme ad altri padri, maschi liberi. Si tratta di un passaggio normativo basilare, poiché questa facoltà può essere trasmessa solo ai figli maschi. Le donne non possono riceverla e dunque non possono trasmetterla e i loro discendenti ereditano beni, ma non “potere” che loro stesse non hanno. Lo statuto giuridico delle donne “è racchiuso nei limiti della propria persona”, la vita gira intorno a loro stesse e finisce con loro stesse[17].
Si tratta in definitiva di una “incapacità legata alla mancanza di dominio su altri, alla ristrettezza del campo di azione riservata alla donne”. E la città, osserva Thomas, è di fatto un “club di uomini”[18].
È un luogo comune la convinzione che l’essenza dell’autorità del padre di famiglia risieda nel suo potere di vita e di morte verso i figli. Tuttavia, proprio nell’esercizio di questo diritto, si può comprendere meglio il significato delle gerarchie e delle differenziazioni all’interno dei sessi. Infatti se un figlio maschio si macchia di una colpa grave deve essere giudicato, ed eventualmente condannato a morte, non dal pater familias ma dal cosiddetto club di uomini, da tutti i padri della città. Una figlia avrà invece la punizione decretata dal proprio padre e decisa all’interno della famiglia.[19]
Un potere legato sostanzialmente a responsabilità non solo familiari, ma soprattutto a quelle della città, trasmissibile solo per linea maschile non può non aver lasciato forti tracce nella storia della gerarchia della famiglia, ma soprattutto anche nelle relazioni sociali e politiche.
Un esempio di ricerca può forse aiutarci a capire le implicazioni possibili della permanenza del diritto a un cognome.
- Le conseguenze dei nomi.
Ho studiato un aspetto particolare dei meccanismi legati alla successione durante l’Ottocento e ho analizzato i testamenti di quei padri di famiglia che muoiono giovani lasciando figli e figlie minori.
Le norme prevedono in questa circostanza, come si è detto sopra, che le vedove assumano la patria potestà. Ma il codice Napoleone del 1804 aveva inserito a questo proposito un meccanismo molto ambiguo. “Potrà il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice un consultore speciale senza il cui permesso non potrà prendere nessuna decisione.”[20] Viene riconosciuta cioè la piena capacità giuridica di una vedova – che diventa tutrice secondo la legge – ma viene offerta ai mariti la possibilità di limitarne le azioni rispetto al futuro del patrimonio e dei figli. Si tratta di un limite notevole col quale si permette a un capofamiglia di non cedere mai un potere, di renderlo eterno.
Questa norma verrà ribadita nel codice civile italiano del 1865[21] e resterà valida fino al nuovo diritto di famiglia del 1975.
È molto interessante osservare quanti padri con figli minori si avvarranno della strategia offerta dalla legge, quanti mariti cioè accetteranno di fronte alla morte di cedere il potere alle mogli. In un campione di circa sessanta testamenti di padri giovani a Roma, tra 1838 e 1879, solo una piccola minoranza del 2% permette che una vedova possa esercitare liberamente la patria potestà.[22] Quasi tutti i padri che nominano un tutore sono convinti delle capacità delle mogli che reputano ottime amministratrici ed educatrici. Sono però altrettanto convinti che la vera autorità appartiene unicamente a un padre, responsabile per legge del destino familiare.
Non vi è quasi differenza in queste decisioni tra un padre ricco, con patrimoni più o meno estesi e complicati da amministrare, e un povero contadino immigrato che sa poco dei figli lasciati in patria e dei quali a malapena ricorda i nomi.[23]
Certamente non sarà difficile per alcune vedove trovare accordi con i propri tutori o contutori e avere spazi di azione durante la vedovanza. Si è spesso sottolineata negli studi di storia delle donne la capacità strategica femminile di fronte alla durezza delle leggi, l’abilità nell’accerchiare i divieti più evidenti. Si è messo in rilievo, ad esempio, come un uso strategico delle norme sulla dote ancora nel Novecento può mutare un istituto discriminatorio in un fattore positivo, e a volte molto favorevole, anche da un punto di vista patrimoniale.[24]. E certamente le giovani vedove avranno avuto dei vantaggi, nonostante le ultime volontà dei mariti.
Yan Thomas tuttavia, nel saggio citato, ci avverte che è necessario tener ben chiara la pesantezza delle leggi e la loro presenza nei codici, per non essere “presi nella trappola di illusioni senza fine.” “E’ meglio conoscere il codice piuttosto che Giovenale.”[25] È necessario cioè essere consapevoli delle regole scritte, piuttosto che seguire le mille allusioni di quei poeti satirici che parlano di capacità e di “sfrontatezza” delle donne. È meglio ed è essenziale conoscere il significato “del dominio che il diritto romano ha riservato agli uomini e vietato alle donne.”
Una riflessione importante per capire il significato, l’importanza dei dibattiti, delle discussioni e del lavoro attorno alle norme, non solo nei tribunali.
Ma forse per osservare il peso della lunga durata di una legge sulla diseguaglianza tra i sessi è interessante leggere l’attribuzione del cognome a chi nasce in una grande città italiana dopo la sentenza di illegittimità costituzionale del 2016.
Ho analizzato questo dato per il Comune di Roma per gli anni 2017- 2019.
Come è evidente dai risultati che accludo[26] solo al 2% circa dei bambini e bambine è stato assegnato un cognome materno o un doppio cognome. Con qualche differenza a seconda dell’origine geografica dei genitori.
Non è certo possibile spiegare questo risultato con una diffusa litigatio tra genitori, con una impossibilità di accordo tra madri e padri. Sembra invece che un percorso normativo incompleto, frastagliato e mai concluso non possa certo contribuire a una rottura nella storia di un potere legato a troppi aspetti fondamentali della vita degli uomini e delle donne.
Quando si parla di nomi e cognomi non si può non ripensare e rileggere un saggio scritto oltre trenta anni fa da Carlo Ginzburg e Carlo Poni,[27] una riflessione che ha rivoluzionato i paradigmi della ricerca storiografica, nel sottolineare la ricchezza dei nostri archivi, che permettono di trovare attraverso un nome tutti i possibili legami, di connettere informazioni, di costruire reti di relazione, insomma di scrivere la storia.
La presenza di un cognome materno o di un doppio cognome può certamente complicare e arricchire una ricerca storica. In ogni caso una ripetizione attraverso generazioni di cognomi femminili renderà più “pubbliche” e visibili le donne.
Appendice
Cognomi dei nati residenti a Roma per tipo di cognome e dettaglio padre (%). Anni 2017-2018-2019 | ||||
Cognome del nato | 2017 | 2018 | 2019 | |
Padre | 84,89% | 84,36% | 84,91% | |
Madre (Cognome padre presente) | 0,19% | 0,22% | 0,24% | |
Madre (Cognome padre assente o padre n.r.) | 1,86% | 1,95% | 1,74% | |
Madre e padre stesso cognome | 4,33% | 3,97% | 3,64% | |
Doppio cognome | 2,14% | 2,59% | 2,82% | |
Altro cognome (Cognome padre presente) | 1,37% | 1,47% | 1,19% | |
Altro cognome (Cognome padre assente o padre n.r.) | 5,22% | 5,44% | 5,46% | |
Totale . | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di fonte anagrafica/Stato civile. Ringrazio il dott. Roberto Cipollone, del Dipartimento Trasformazione Digitale, per avermi fornito questi dati. |
Bibliografia
Arru Angiolina (2011), La morte dei padri e l’ambigua presenza dei minori (Roma XIX sec.), in Mélanges de l’Ecole francaise de Rome, MEFRIM 123-2, pp. 431-442.
Bulletin des Lois de la République Francaise, 3^ série, Tome Huitiéme, Paris, Vendémiaire an XII, p. 50, art. CCCLXXXV.
De Rosa Maria Rosaria (2019), A tempo debito. Donne, uomini, relazioni di credito a Napoli tra Ottocento e Novecento, Roma, Viella.
Ginzburg Carlo, Poni Carlo (1979), Il nome e il come: scambio ineguale e mercato storiografico, in Quaderni storici, 40, pp. 181-190.
Il codice civile italiano, annotato dall’Avvocato Vincenzo Cattaneo…, Torino 1865.
Thomas Yan (1990), La divisione dei sessi: una norma obbligatoria, in Pauline Schmitt Pantel (a cura di), Storia delle donne. L’Antichità, Roma-Bari, Laterza, pp. 103-175.
Thomas Yan (2002), Il padre, la famiglia e la città. Figli e figlie davanti alla giurisdizione domestica a Roma, in Angiolina Arru (a cura di), Pater familias, Roma, Biblink, pp. 23-58.
Thomas Yan (2017), La Mort du père. Sur le crime de parricide à Rome, Paris, Albin Michel.
Romanelli Raffaele (1996), Famiglia e diritti: dall’ideologia del codice civile ai grandi numeri della statistica giudiziaria, in “Quaderni storici”, 91, pp. 41-69.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=286 ↑
Ivi, 2,4. ↑
Si vedano per esempio le due sentenze precedenti del 1988 e del 2006. http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0586o-88.html; https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61 ↑
Cfr. nota 1, 2, 6. ↑
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/NIS16010.htm ↑
https://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0263&tipo=stenografico#sed0263.stenografico.tit00040. ↑
Di alcuni nuovi progetti presentati in seguito non si ha notizia. Vedi comunque: http://documenti.camera.it/leg18/pdl/html/leg.18.pdl.camera.106.18PDL0005430.html ; https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/338469.pdf . ↑
Cfr. nota 1, 3.4. Il Trattato di Lisbona del 2009 riconosce la parità tra i sessi come uno dei principi dell’Unione europea. ↑
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61 ↑
Ivi. ↑
L’articolo 144 del cod. civ. (1942) sulla “potestà maritale” obbligava una moglie ad assumere il cognome del marito. Viene modificato con la riforma del 1975. Circa l’intervento della Corte d’appello di Milano vedi: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=61 ↑
Ivi. ↑
Cfr. nota 5. Il lungo intervento di Michela Marzano, relatrice della legge, è un testo molto interessante e documentato. ↑
Cfr. art. 220 del codice civile del 1865: “Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori (…). Questa potestà è esercitata dal padre”. Su questi temi ancora importante il saggio di Romanelli, 1996. ↑
Thomas, 1990, Thomas, 2017. ↑
Thomas, 1990, p. 112. ↑
Ivi, p. 157. ↑
Ivi, p. 110. ↑
Thomas, 2002, pp. 39-40. ↑
Bulletin des Lois de la République Francaise, 3^ série, Tome Huitiéme, Paris, Vendémiaire an XII, p. 50, art. CCCLXXXV. ↑
Codice civile, 1965, artt. 242- 243. ↑
Per una descrizione più completa di questa ricerca, su un campione più ampio, vedi Arru, 2011. ↑
Ivi, p.436. ↑
Molto interessante a questo proposito il recente libro di De Rosa, 2017. ↑
Thomas, p. 165. ↑
Vedi Appendice ↑
Carlo Ginzburg e Carlo Poni,1979. ↑